Normative

Normative

 

Come leggere le norme di sicurezza antincendio e capirci qualcosa? Esiste un ordine di importanza tra le regole tecniche?

Per coloro che non conoscono il settore della normativa antincendio, il quadro non è facile, perché si compone di norme pubblicate in un arco di tempo superiore a 40 anni. Tali norme sono per la maggior parte chiamate verticali, perchè si riferiscono a singoli tipi di edificio o di attività (ad esempio, agli alberghi e alle attività ricettive). Ci sono anche le norme orizzontali, che si applicano a tutti gli edifici o a gran parte di questi (ad esempio, le norme sui maniglioni antipatico).

All’estero nella maggior parte dei casi esistono delle norme orizzontali generali che si applicano a tutti gli edifici (ad esempio, le disposizioni sulla sicurezza dell’esodo), mentre per i rischi specifici poi devono osservare le norme di settore. Il caso più famoso di questa impostazione é costituito dalle norme NFPA, che ruotano intorno alla norma 101 “life safety code” e che poi psentano un numero molto elevato di singole disposizioni per i singoli tipi di edifici o di attivitá a rischio (ad esempio, esposizioni, edifici storici, attivitá produttive, depositi ecc.). Anche in Europa questa impostazione é seguita, seppure in forme diverse, come ad esempio in Francia.

In Italia, la strada seguita per elaborare le norme é più complessa. Infatti, la maggior parte dei luoghi di lavoro deve essere conforme ai criteri del decreto 10 marzo 1998, che di fatto svolge in piccola parte la funzione della NFPA 101. Quando, invece, si tratta di verificare le attivitá più complesse, ogni norma fa storia a sè, e riporta le proprie disposizioni sull’esodo, sull’illuminazione di emergenza e su tanti altri aspetti che potrebbero essere trattati in modo omogeneo.

Da un lato, questo approccio semplifica il lavoro dei progettisti e dei controllori, però rende impossibile aggiornare le singole norme ogni qualvolta sia opportuno introdurre una innovazione, in quanto si renderebbe necessario modificare decine di decreti contemporaneamente.

A complicare le cose, poi, si registra la pubblicazione di decreti che hanno valenza generale e che riguardano anche le attivitá coperte da norme che dovrebbero indicare tutte le misure di sicurezza da applicare.

In definitiva, dato che questo ultimo tipo di decreto spesso deve essere pubblicato per conformare la normativa ai regolamenti comunitari ed é quindi destinato ad essere sempre più frequente, forse sarebbe il caso di passare all’impostazione trasversale, che si basa su un piccolo gruppo di norme generali di tipo orizzontale (esodo, resistenza al fuoco, caratteristiche degli impianti di protezione attiva) che regolano gli aspetti piú importanti e su un largo gruppo di disposizioni specifiche.

Per avere un’idea di una norma verticale, quella di riferimento è certamente la norma sui locali di pubblico spettacolo, che riassume i problemi dell’esodo di numeri anche elevati di persone e di impianti tecnici. Una norma orizzontale, invece, è quella sulla reazione al fuoco.

 

NORME SULLE PROCEDURE

Il regolamento introdotto dal DPR 151 del 1 agosto 2011 detta le procedure da seguire. La norma, in sostanza, prevede che le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi seguano procedure diverse a seconda della loro categoria:

  • categoria A: solo presentazione SCIA
  • categoria B: esame del progetto e presentazione SCIA
  • categoria C: esame del progetto e richiesta del CPI

Il regolamento, poi, permette la richiesta di deroga nel caso in cui non si possa rispettare in pieno una norma tecnica. Molti chiarimenti sono stati forniti con la circolare del 6 ottobre 2011, ma di particolare importanza é il decreto 7 agosto 2012.

NORME E REGOLE TECNICHE

Per quanto riguarda le norme tecniche antincendio (dette anche “regole tecniche”), invece, l’evoluzione è continua e non esiste una norma che è sempre valida. Il progettista o il titolare deve controllare quale sia, per ogni attività o impianto, il riferimento vigente al momento della sua progettazione.

Una ulteriore classificazione, non ufficiale ma ancora diffusa, è quella tra norme “orizzontali” e norme “verticali” di prevenzione incendi. Le prime sono quelle che si riferiscono a tutte le attività e gli edifici (ad esempio, le norme di resistenza al fuoco, i termini e le definizioni generali ecc.). Le norme “verticali”, invece, sono quelle che riguardano le singole attività pericolose (centrali termiche, depositi di gas ecc.).

L’organizzazione di una norma verticale ricalca uno schema ripetuto. Le prime parti prendono in considerazione l’ubicazione dell’edificio, poi le caratteristiche strutturali, cioè la resistenza al fuoco e la compartimentazione. Poi, per la distribuzione interna, con la geometria delle vie di esodo e delle scale. Successivamente si specificano le caratteristiche di reazione al fuoco di rivestimenti e arredi, per arrivare agli impianti (illuminazione, condizionamento ecc.). Nella parte finale si trovano le caratteristiche degli impianti di protezione attiva, delle gestione della sicurezza e le norme transitorie per l’adeguamento degli edifici esistenti.

A queste norme verticali deve essere aggiunto il corpo normativo sulla sicurezza del lavoro, che fa capo al D.Lgs 81 del 2008 e che prevede che il datore di lavoro svolga degli adempimenti antincendio specifici. Anche questo decreto, quindi, prevede degli obblighi per la sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro. L’elemento che lega la sicurezza del lavoro alla sicurezza antincendio è il DM 10 marzo 1998, che spiega quali sono gli adempimenti antinfortunistici che sono rispettati quando tutte le norme ed i regolamenti antincendi sono stati seguiti.

Sul sito vvf, cercando la relativa parola chiave, possono essere trovate tutte le norme antincendio e le regole tecniche aggiornate che riguardano gli impianti o gli edifici più comuni.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco